Osteopatia: duro affondo della Confederazione osteopati italiani

Duro affondo della Confederazione osteopati italiani sul recente schema di accordo tra Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Attraverso un comunicato stampa la Confosit (Confederazione osteopati italiani), che rappresenta buona parte del mondo osteopatico in Italia, ha evidenziato di non essere d’accordo con quanto emerso dalla Conferenza Stato-Regioni dello scorso 18 dicembre. 

Dal comunicato stampa 
“A seguito delle notizie riportate dagli organi di stampa, corredate dal testo allegato , riguardanti lo schema di accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 18 dicembre 2025, si è venuti a conoscenza della nota a firma del Direttore del Dipartimento per gli affari Regionali e le Autonomie con la quale è stata trasmessa al Presidente della Conferenza Stato – Regione la nota pervenuta dal Ministero della Salute in data 25 novembre 2025 con allegata una nuova versione dell’accordo  concernente l’individuazione dei criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi per l’esercizio della professione di osteopata , ai sensi dell’art. 7 , comma 2, della legge n. 3 del 2018 e del successivo D.P.R.  n. 131 del 7 luglio 2021 e la cui formulazione è stata concordata con la Regione Lombardia, il MUR ed il Coordinamento tecnico delle regioni.

Dalla nota si evince che la Direzione Generale delle professioni sanitarie non ha voluto prendere in considerazione le osservazioni della CONFOSIT trasmesse anche alla Conferenza Stato Regioni.

In data 19 dicembre 2025 sul sito della Conferenza Stato- Regioni è stato pubblicato l’atto repertoriato al n.226/CSR  per cui vi è la certezza giuridica che l’accordo sancito è quello trasmesso dall’Ufficio del Ministero della Salute e la Confederazione vuole esprimere una sua valutazione sul testo sancito dalla Conferenza e sottoscritto dal suo Presidente.

Nella premessa dell’accordo si dà atto che tra il 10 novembre ed il 25 novembre 2025 la Regione Lombardia, ha manifestato l’esigenza, condivisa dal Ministero della Salute, di svolgere ulteriori approfondimenti con conseguente formulazione di una nuova versione condivisa dai vari organismi in premessa indicati. La nuova versione, se comparata con quella rinviata nella seduta del 23 ottobre 2025, si differenzia se non merito al prolungamento della permanenza negli elenchi speciali portata da 5 a 6 anni con la previsione di un ulteriore monitoraggio da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome.

La Confederazione continua a mantenere le proprie perplessità ed esprime profonda insoddisfazione in quanto non sono state prese in considerazioni le modifiche proposte e che andavano ad incidere sulla professionalità degli osteopati che esercitano la professione da tanti anni e che si vedono riservato un trattamento del tutto discriminatorio rispetto alle altre professioni sanitarie. L’esperienza lavorativa viene presa in considerazione solo in via subordinata allorquando il tirocinio pratico di cui al comma 2 lettere b) e c) non soddisfi il limite minimo di 1.000 ore (40CFU)”. 

Secondo la Confederazione osteopati italiani le proposte di modifica “non soddisfano le esigenze degli osteopati come già rappresentato dalla CONFOSIT nell’incontro promosso dalla Direzione delle professioni sanitarie in data 20 ottobre 2025 con il Presidente della CONFOSIT e con il Presidente del ROI”.

“Dall’approfondimento, di cui si riferisce nella premessa dell’accordo, sarebbe dovuta emergere la evidente discrasia nella disposizione di cui al punto III lettera b) e c) del comma 2 dell’art. 1 laddove si richiede fra i requisiti per  essere iscritti nell’elenco speciale che per la didattica di discipline diverse da quelle cliniche medico-legale  la disciplina di insegnamento sia stata erogata da docenti in possesso di titolo di Laurea coerente ; ci chiediamo se anche per l’insegnamento delle discipline osteopatiche teoriche e pratiche  deve essere fornita la prova che l’insegnamento è stato erogato da docenti in possesso della Laurea in osteopatia, unico titolo coerente  alla disciplina di insegnamento. Se non sarà emessa una disposizione chiarificatrice tutti gli osteopati in possesso del titolo conseguito in un corso di formazione triennale non potrà fornire la prova richiesta per il semplice fatto che il titolo di laurea in osteopatia non esiste ancora oggi e non esisteva nel passato.

La questione ha rilevanza anche per quanto disciplinato nell’accordo al comma 2 dell’art. 1 e dell’art. 6. Nel combinato disposto delle due norme se dal 1° settembre 2026 il corso di studio per il conseguimento del titolo della professione di osteopata potrà essere attivato solo dalle università previo accreditamento del MUR con conseguente chiusura delle scuole di formazione ( intitolazione dell’articolo) per converso , secondo la disposizione del comma 2 dell’art. 1 all’elenco speciale potranno iscriversi tutti coloro che  entro il 31 agosto 2026 si sono iscritti ad un corso di formazione di almeno tre anni in osteopatia. Ed allora ci chiediamo le scuole ed accademie che stanno completando il corso di studio iniziato cinque anni fa e sono obbligati a completarlo al fine di consegnare il titolo di Osteopata e che accetteranno gli iscritti entro il 31/08/2026 per l’inizio ed il completamento del corso triennale, dal 1° settembre non potranno iniziare altri corsi ma certamente non potranno chiudere. L’intitolazione dell’art. 6 è poco felice e sicuramente è sfuggita all’approfondimento effettuato dagli organi istituzionali. 

𝐋𝐚 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐎𝐒𝐈𝐓 𝐡𝐚 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐝’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐮 𝐚𝐫𝐠𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐢; non sono state ritenute degne di essere oggetto dell’approfondimento ma saranno oggetto di valutazioni nelle opportune sedi dopo che l’accordo sarà recepito, in conformità all’art. 6 comma 2 della legge 11/01/2018 n. 3 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il richiamo all’art. 6 è d’obbligo in quanto all’art. 7 dell’accordo è stato disposto che l’accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute mentre la procedura prevista dalla legge vuole che l’accordo sia deliberato dal Consiglio dei Ministri ma recepito con decreto del Presidente della Repubblica. Sotto  l’aspetto  letterale della norma la deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri è cosa ben diversa  dal recepimento con decreto del Presidente della Repubblica e certamente non spetta a questa Confederazione rappresentare ad organi istituzionali la differenza tra Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e Decreto del Presidente della Repubblica ma spetta osservare che anche la formulazione dell’art. 7 dell’accordo è sfuggita all’approfondimento di cui si è scritto in premessa dell’accordo stesso”. 

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