Osteopatia: pubblicato il decreto sul percorso di laurea in Italia

Osteopatia

Italia pronta ad avviare i corsi di laurea in osteopatia. Ieri la pubblicazione del decreto interministeriale dei dicasteri dell’Università e Ricerca e della Salute. Tale passaggio consente di dare attuazione alla Legge 11 gennaio 2018, detta Legge Lorenzin.

NORMATIVA E PROFILO PROFESSIONALE

(((In particolare “Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, n. 3, gli OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI della L/SNT/4 Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE di cui alle tabelle allegate al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 recante la “Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2009, n. 119, sono integrati come segue: a) dopo il periodo: “I laureati nella classe, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,” è aggiunto il seguente periodo: “nonché ai sensi della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e della legge 11 gennaio 2018, n. 3,”; b) il periodo “I laureati nella classe delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria” è integrato come segue: “e, infine, attività di prevenzione e mantenimento della salute tramite approcci e tecniche osteopatiche.”; c) dopo il paragrafo relativo alla professione sanitaria dell’assistente sanitario, è aggiunto il seguente paragrafo: “Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è un operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131; ovvero è quel professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico. In riferimento alla diagnosi di competenza medica e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, il laureato in osteopatia riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico. Egli pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico; esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e con altri professionisti sanitari; al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano. Svolge l’attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.”

DIDATTICA CORSO DI LAUREA ED ESAMI

Nella tabella delle ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI della Classe, le Attività formative “Di base” sono integrate come segue: a) nell’ambito disciplinare “Scienze propedeutiche”, dopo il Settore Scientifico-Disciplinare “SPS/10 – Sociologia dell’ambiente e del territorio”, sono inseriti i seguenti Settori Scientifico-Disciplinari (si seguito, SSD): MED/02 – Storia della Medicina; ING-IND/34 – Bioingegneria; b) nell’ambito disciplinare “Scienze biomediche”, dopo il SSD “MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica”, è inserito il seguente SSD: MED/34 – Medicina Fisica e Riabilitativa. 3. Nelle Attività formative “Caratterizzanti” della tabella delle ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI della Classe: a) è aggiunto il seguente ambito disciplinare ed i relativi SSD: *Scienze Osteopatiche MED/50 – Scienze tecniche mediche e applicate MED/34 – Medicina Fisica e Riabilitativa MED/33 – Malattie dell’apparato locomotore MED/48 – Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative b) nell’ambito disciplinare “Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari”, dopo il SSD “MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate”, è aggiunto il seguente SSD: MED/49 – Scienze tecniche dietetiche applicate; c) nell’ambito disciplinare “Scienze interdisciplinari cliniche”, prima del SSD “MED/26 – Neurologia”, è aggiunto il seguente SSD: MED/25 – Psichiatria; d) nell’ambito disciplinare “Scienze umane e psicopedagogiche”, prima del SSD “MED/02 – Storia della medicina”, è aggiunto il seguente SSD: M-PSI/08 – Psicologia clinica; e) nell’ambito disciplinare “Scienze del management sanitario”, dopo il SSD “SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro”, è aggiunto il seguente SSD: MED/43 – Medicina legale; f) nell’ambito disciplinare “Scienze interdisciplinari”, dopo il SSD “VET/07 – Farmacologia e tossicologia veterinaria”, sono inseriti i seguenti SSD: M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie; M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive.

LINK AL  DECRETO INTERMINISTERIALE

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-interministeriale-n-1563-dell1-12-2023

AMBITO PROFESSIONALE

Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è un operatore sanitario cui competono le attribuzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131; ovvero è quel professionista sanitario che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico. In riferimento alla diagnosi di competenza medica e all’indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, il laureato in osteopatia riconosce l’indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l’osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico. Egli pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalità di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico; esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente; valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l’appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e con altri professionisti sanitari; al fine di prevenire alterazioni dell’apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività; educa il paziente nelle abilità di autogestione dell’organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano. Svolge l’attività professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.”.)))

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