Osteopatia: pubblicato Dpcm riconoscimento titoli pregressi ed esperienza professionale

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 117 del 22 maggio 2026) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25 marzo 2026, contrassegnato dal codice redazionale 26A02545, si compie il passo decisivo e più atteso per il futuro dell’osteopatia in Italia.

​Il decreto recepisce formalmente l’accordo sancito il 18 dicembre 2025 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’atto fissa in modo chiaro e incontrovertibile i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e le modalità per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi rispetto alla nuova laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.

​Si chiude così una fase di forte incertezza per migliaia di professionisti che da anni esercitano l’attività sul territorio nazionale senza un quadro di sanatoria definito.

​Il contesto: l’ultimo tassello della transizione sanitaria

​L’osteopatia era stata formalmente individuata come professione sanitaria già da tempo, con la successiva istituzione del relativo percorso di laurea magistrale. Tuttavia, il vero nodo politico e sociale è sempre stato la gestione del “passato”: come regolarizzare chi ha studiato e praticato prima dell’attivazione dei corsi universitari di Stato?

​Il DPCM del 25 marzo 2026 risponde esattamente a questa domanda. Basandosi sull’articolo 4 del decreto legislativo n. 281/1997, l’esecutivo ha blindato l’intesa con le realtà regionali (competenti in materia di salute e formazione) per dare vita a una griglia di valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale, scongiurando disparità di trattamento.

​I punti chiave del Decreto e dell’Accordo recepito

​L’allegato all’articolo 1 del DPCM delinea le linee guida e i pilastri su cui si fonderà lo screening dei professionisti e dei vecchi diplomi:

  1. Criteri per l’esperienza professionale: Verranno quantificati e valutati gli anni di esercizio effettivo della professione. L’attività clinica documentata e continuativa rappresenterà un elemento di peso primario per attestare la competenza maturata sul campo.
  2. Valutazione e riconoscimento dei titoli pregressi: Il decreto stabilisce i parametri per verificare la conformità dei titoli di studio conseguiti presso istituti, scuole o accademie private prima della riforma. Verranno analizzati i piani di studio originari, il monte ore complessivo e le ore dedicate al tirocinio pratico guidato.
  3. Equipollenza con la Laurea Abilitante: I titoli ritenuti idonei in base alle tabelle e ai punteggi concordati otterranno il decreto di equipollenza/equivalenza, che consentirà l’iscrizione immediata all’apposito Albo professionale degli osteopati, conferendo il titolo legale di “Professionista Sanitario”.
  4. Struttura in 8 articoli: Come si evince dagli allegati tecnici del provvedimento (articolati in 8 sezioni specifiche), il testo disciplina dettagliatamente le finestre temporali per presentare le domande, la composizione delle commissioni di valutazione regionali e le eventuali misure compensative (esami o tirocini integrativi) per chi non soddisfa appieno i requisiti minimi.

​Cosa succede adesso per i professionisti?

​La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale segna l’inizio della fase operativa. I professionisti in possesso di titoli pregressi dovranno presentare formale istanza di riconoscimento secondo le modalità telematiche e le scadenze disposte dal Ministero della Salute e dalle singole Regioni, allegando la documentazione fiscale, previdenziale e formativa atta a dimostrare l’esperienza e i titoli dichiarati.

​Un traguardo per la tutela della salute e della categoria

​L’entrata in vigore del provvedimento rappresenta una vittoria bilaterale. Da un lato, tutela i professionisti storici che hanno investito risorse e anni di lavoro in una formazione d’eccellenza non ancora riconosciuta dallo Stato; dall’altro, tutela il cittadino-paziente, assicurando che chiunque professi l’osteopatia in Italia d’ora in avanti possieda requisiti clinici e culturali verificati e certificati dalle istituzioni pubbliche.

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